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ALLEGATO " A " COMUNE DI CIVITAVECCHIA DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO ED ATTIVITA’ PRODUTTIVE REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
PRINCIPI E FINALITA’ Art.1 Oggetto
a) per " SUAP " : la struttura comunale responsabile dell’intero procedimento amministrativo finalizzato al rilascio dei provvedimenti autorizzatori per l’insediamento delle attività produttive. Detta struttura è dotata di un apposito sportello al quale l’utente deve rivolgersi per il compimento dei relativi adempimenti ; b) per " impianti produttivi di beni e servizi " : le costruzioni od impianti destinati a qualunque attività produttiva di beni o servizi, ivi incluse, le attività industriali e commerciali, le attività agricole e artigianali, quelle turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari, i servizi di telecomunicazioni ; c) per " localizzazione " : l’individuazione delle aree da destinare agli insediamenti di impianti produttivi ; d) per " realizzazione " la costruzione di nuovi impianti produttivi ; e) per " ristrutturazione " : l’attività diretta a modificare l’impianto produttivo ; f) per " riconversione " : la variazione del settore merceologico attraverso la modificazione dei cicli produttivi dei citati impianti; g) per " ampliamento " : l’aumento delle dimensioni fisiche dei fabbricati utilizzati per l’uso produttivi di beni e servizi, nonché l’aumento dell’operatività dell’azienda mediante lo sviluppo e/o l’aggiunta di nuovi cicli di lavorazione e/o nuovi processi produttivi. Finalità e funzione del SUAP 1. Il SUAP costituisce lo strumento mediante il quale il Comune di Civitavecchia garantisce l’unicità della struttura di riferimento e lo svolgimento semplificato di tutte le procedure inerenti gli impianti produttivi, ai fini della certezza e, ove possibile, dell’anticipazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi. 2. Il SUAP esercita le seguenti funzioni : a) amministrative, per la gestione del procedimento unico finalizzato al rilascio di un unico provvedimento autorizzatorio; b) informativo e promozionale, per l’assistenza alle imprese ed all’utenza in genere.
PARTE SECONDA Art.3 Struttura e personale 1. La " Struttura " inserita nell’ambito del Dipartimento Sviluppo Economico ed Attività Produttive, ha sede provvisoria in Via Antonio da Sangallo n.18. 2. L’organico della Struttura è composto : a) dal Responsabile Unico che ne esercita la titolarità anche relativamente alla gestione del personale ed alla sua organizzazione funzionale; b) da un terminalista esperto in informatica, telematica e sistemi di programmazione; c) da n.1 unità di personale di ruolo dell’ Amministrazione comunale appartenente alla Categoria " B ", come definita dal C.C.N.L., più specificatamente un coadiutore amministrativo; d) da n.1 unità di personale di ruolo dell’ Amministrazione comunale appartenente alla Categoria " B ", come definita dal C.C.N.L. più specificatamente un operatore videoterminale; e) dalla Conferenza dei responsabili degli uffici e dei servizi comunali aventi attinenza con lo sviluppo produttivo del territorio, d’ora in avanti, semplicemente " Conferenza ".
Art.4 Supporto al SUAP 1. I dirigenti delle strutture interne all’Amministrazione comunale coinvolte nel procedimento amministrativo assicurano la presenza di proprio personale per la costituzione della " Conferenza ". 2. Quest’ultima rappresenta un momento collegiale di pre-istruttoria, anche su richiesta dell’utenza, e istruttoria del procedimento e di consulenza con l’utenza, da tenersi presso il SUAP secondo le necessità stabilite dal Responsabile Unico. Tale momento collegiale può essere allargato alla partecipazione di altre Amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento, sulla base di specifici accordi. 3. I dirigenti delle strutture dell’Amministrazione comunale coinvolte nel procedimento devono assicurare in ogni caso la sollecita attuazione degli adempimenti di loro competenza, al fine di consentire al Responsabile del SUAP l’emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento nei termini previsti dal D.P.R. 20 ottobre 1998, n.447. La Conferenza può stabilire, ove possibile, termini inferiori a quelli previsti dal citato D.P.R. entro il quale le strutture dell’Amministrazione coinvolte nel procedimento sono tenute ad esprimere il proprio parere. 4. Per strutture interne all’Amministrazione comunale coinvolte con l’attività del SUAP si intendono, indicativamente e indipendentemente dall’assetto organizzativo del Comune, le seguenti:
Il Responsabile Unico 1. Il Responsabile Unico del " SUAP " è nominato dal Sindaco con atto monocratico, secondo quanto disposto dall’articolo 50 del Testo Unico sull’Ordinamento delle Autonomia Locali. 2. Il Responsabile del SUAP sovrintende a tutte le attività necessarie al buon funzionamento dello Sportello ed in particolare: a) riveste il ruolo di Responsabile dell’intero procedimento per le autorizzazioni alla realizzazione di impianti produttivi di beni e servizi, loro ampliamento, ristrutturazione, cessazione e riconversione, esecuzione di opere interne ai fabbricati. Al Responsabile Unico, è anche conferito il potere di ordinanza della riduzione in pristino nei casi e nelle forme previsti dalla legge; b) cura l’aggiornamento costante dell’Archivio Informatico, della modulistica e delle procedure informatiche, nonché la formazione e l’aggiornamento dei componenti la Struttura, promovendo iniziative di aggiornamento, ogni qual volta sia ritenuto utile e necessario ai fini della funzionalità e dell’efficienza della stessa. c) organizza e dirige la Struttura di cui è responsabile, avvalendosi della collaborazione della Conferenza. A tal proposito organizza e promuove riunioni periodiche al fine di ottimizzare l’attività della Struttura; aggiorna almeno annualmente, ovvero ogni qualvolta lo ritenga utile e necessario, l’organizzazione funzionale ed operativa della Struttura, sentita la Conferenza. d) propone le modifiche al presente Regolamento. e) indice la Conferenza di Servizi, nei casi previsti dal D.P.R. n.447/98 e successive modificazioni ed integrazioni; f) segue l’andamento delle attività istruttorie presso le altre Amministrazioni di volta in volta coinvolte nel procedimento unico, interpellando, se necessario, gli uffici o i responsabili dei procedimenti di competenza; g) segnala ritardi o inadempimenti da parte degli uffici comunali al Sindaco e al Direttore Generale; h) cura che siano effettuate le comunicazioni agli interessati; i) in caso di assenza o impedimento il Responsabile Unico è sostituito da uno dei componenti la Conferenza, cui è fatta tempestivamente formale delega, secondo una turnazione definita con atto organizzativo dallo Stesso Responsabile Unico. Tale atto è adottato annualmente, sentita la Conferenza. 3. Il Responsabile del SUAP assume, in forza dell’art.3 del D.P.R. n.447/98 e successive modificazioni ed integrazioni, la responsabilità della comunicazione e dell’informazione nei confronti dell’interessato rispetto alla stato di avanzamento delle pratiche e delle autorizzazioni e riguardo al rispetto dei tempi di rilascio del provvedimento unico finale. Restano ferme le responsabilità specifiche di istruttoria previste nei diversi subprocedimenti collegati, in capo ai responsabili degli uffici interni del Comune e degli Enti esterni al Comune stesso. 4. Rispetto alle altre Amministrazioni pubbliche ed Enti Pubblici coinvolti nel procedimento unico, il Responsabile del SUAP ha: a) poteri di impulso relativamente agli atti istruttori loro affidati che debbono confluire nel provvedimento finale; b) poteri di diffida e messa in mora per inadempimento o ritardato adempimento. 5. Rispetto alle strutture di cui al precedente comma 2, il Responsabile del SUAP ha diritto di accesso agli atti e documenti ritenuti utili all’esercizio delle proprie funzioni. Analogamente, i responsabili delle altre strutture comunali, cointeressati ai procedimenti, hanno diritto di accesso agli atti e documenti del SUAP. 6. Il Responsabile del SUAP deve inoltre porre particolare cura affinché l’attività del SUAP sia sempre improntata : a) alla massima attenzione alle esigenze dell’utenza; b) al rispetto dei termini e, ove possibile, all’anticipazione degli stessi; c) alla soluzione dei contrasti interpretativi; d) ad evitare di aggravare il procedimento e alla ricerca costante della semplificazione del medesimo, con eliminazione di tutti gli adempimenti non strettamente necessari e standardizzazione della modulistica e delle procedure, in tale ultimo caso può avvalersi dell’apporto delle strutture interne ed esterne all’Ente. Informatizzazione della Struttura 1. Il SUAP deve essere fornito di adeguate dotazioni tecnologiche di base che consentano una rapida gestione delle procedure ed un agevole e costante collegamento con l’utenza, con le altre strutture interne ed esterne all’Ente. 2. La Struttura si avvale di un sistema telematico di collegamento tra gli uffici ed i servizi dello sviluppo produttivo attraverso la rete internet. 3. La Struttura, ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 3 comma 2 del DPR 447/98, predispone un Archivio Informatico contenente i necessari elementi informativi per chiunque ne abbia interesse. Garantisce l’accesso gratuito all’Archivio Informatico di chiunque ne abbia interesse, anche attraverso collegamento telematico. 4. La struttura deve essere corredata di adeguate strumentazioni tecnologiche per garantire: a) agevoli e costanti collegamenti con gli utenti, le strutture interne e gli Enti esterni, b) efficienti e puntuali aggiornamenti, in tempo reale, degli archivi informatici. 5. Gli Archivi Informatici dovranno essere in grado di contenere: a) tutti i dati e le informazioni alfanumeriche e cartografiche inerenti il territorio di competenza e i procedimenti in corso o conclusi; b) gli stati di avanzamento delle pratiche; c) la modulistica e le notizie utili e necessarie per gli adempimenti di competenza dello sportello unico e per la promozione territoriale. 6. Il software di gestione degli archivi informatici dovrà prevedere le seguenti funzioni base: a) operazioni di aggiornamento, cancellazione e correzione dei dati e delle informazioni, b) visualizzazione e distribuzione, anche telematica, di tutti i contenuti degli archivi con particolare riferimento alla modulistica, alle pratiche acquisite o concluse, agli stati di avanzamento e alle notizie utili per la conoscenza e la promozione del territorio di competenza; c) produzione automatica di avvisi e comunicazioni inerenti le scadenze; d) ricerca delle pratiche tramite testo a formato libero; e) garanzia e sicurezza dei dati con operazioni automatizzate di salvataggio, recupero e ripristino nei casi di malfunzionamento di qualsiasi tipo; f) riservatezza delle informazioni mediante regolamentazione dei profili di autorizzazione per l'accesso agli archivi, g) compilazione ed acquisizione delle pratiche anche via telematica, h) trasmissione dati agli utenti, referenti ed Enti terzi, i) servizi statistici. 7. Il software di base dovrà garantire la massima capacità di connessione ed operatività ( posta elettronica, trasferimento file, accesso ai servizi di Enti esterni ), tra i soggetti coinvolti. 8. La Struttura inoltre garantisce e prevede: a) la possibilità di inserire nell’Archivio Informatico i disegni relativi ai piani urbanistici locali, provinciali e regionali; b) la possibilità di realizzare un fascicolo informatico che, oltre annotare i dati identificativi del soggetto richiedente, assegni automaticamente ad ogni nuova pratica un numero identificativo di protocollo, riporti la data di avvio del procedimento (coincidente con il giorno di acquisizione della domanda presso il protocollo generale del Comune), evidenzi la tipologia del procedimento (autorizzazione o nuovo impianto, ampliamento di impianto esistente, ecc..), e provveda ad aggiornare periodicamente ed in tempo reale i passaggi del procedimento scandendo i tempi previsti dalla procedura; c) la possibilità di archiviare le pratiche in conformità a un sistema che le identifichi mediante ricerca ordinata per numero di pratica e/o nome dell’intestatario e/o tipo di intervento (realizzazione, ristrutturazione, ecc..). L’archivio deve distinguere le pratiche in corso da quelle già concluse, o per avvenuta decorrenza del termine procedimentale, o perché concluse con provvedimento espresso (favorevole o di rigetto); d) la possibilità di fornire direttamente ai cittadini la modulistica adottata e l’accesso alle informazioni attraverso uno o più schemi informatici di facile e diretta consultazione. Ampliamento del servizio 1. In conformità a un’analisi tecnica elaborata dal Responsabile Unico della Struttura, l’Ente, con delibera della Giunta Comunale, può procedere all’ampliamento del servizio nell’ambito comprensoriale, e ne determina anche la tariffa ed i suoi aggiornamenti. 2. Nel caso dell’istituzione di un servizio di consulenza alle imprese, ai sensi dell’articolo 43, comma 3 della legge 449/97, esso è esercitato al di fuori del normale orario di lavoro previsto per il funzionamento della Struttura. Le tariffe devono coprire i costi in conformità a specifica analisi. 3. Le modalità della gestione dei servizi ulteriori come orario di lavoro, accordi con terzi, modalità e tempi di prestazione delle consulenze, sono definite d’intesa con il Responsabile Unico della Struttura.
Formazione ed aggiornamento 1. L’Amministrazione comunale persegue quale obiettivo primario la valorizzazione delle risorse umane e la crescita professionale dei dipendenti, per assicurare il buon andamento, l’efficienza e l’efficacia dell’attività amministrativa. A fine, compatibilmente con le risorse disponibili, programma e favorisce la formazione e l’addestramento professionale degli addetti assegnati al SUAP e del personale delle altre strutture che con esso interagisce. 2. Analogamente a quanto riportato nel comma 1, deve essere curato il successivo, costante e periodico aggiornamento.
PARTE TERZA INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DA DESTINARE AD INSEDIAMENTI PRODUTTIVI Determinazione delle aree 1. La determinazione delle aree da destinarsi ad insediamenti produttivi, contenente i relativi parametri urbanistici, è effettuata dal Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge. 2. L’individuazione dell’area è in ogni modo subordinata alla preventiva intesa con le altre amministrazioni eventualmente competenti, da assumersi in sede di Conferenza dei Servizi, convocata dal responsabile del settore tecnico comunale ai sensi e per gli effetti degli articoli 14, 14/bis, 14/ter, 14/quater della legge 8 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni. 3. In sede di determinazione delle aree da destinare ad insediamenti produttivi, il Consiglio Comunale indica l’eventuale necessità della redazione di un piano per gli insediamenti produttivi ai sensi dell’articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, come condizione per l’effettuazione degli interventi. In assenza di tale indicazione, gli interventi sono senz’altro realizzabili, ferma restando la necessità dell’esistenza delle opere di urbanizzazione primaria, ovvero dall’impegno assunto dai privati, per mezzo di apposito accordo, di procedere all’attuazione delle medesime contemporaneamente alla realizzazione delle opere. 4. Per la realizzazione degli interventi si applica quanto previsto dalla vigente normativa regionale sulla delega delle funzioni e compiti in materia di insediamenti produttivi e di assistenza alle imprese.
PARTE QUARTA DEL PROCEDIMENTO Procedimenti 1. I procedimenti sono espletati dal SUAP secondo il disposto degli artt.4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.R. n.447/98 e successive modificazioni ed integrazioni. 2. I procedimenti concernenti gli impianti produttivi possono assumere la forma del procedimento semplificato o del procedimento mediante autocertificazione. 3. L’iter procedurale si sviluppa secondo la disciplina del più volte citato D.P.R. Avvio dei procedimenti 1. I procedimenti disciplinati dal presente Regolamento iniziano con la presentazione della domanda a cura dell’utente, nel rispetto della vigente normativa in materia di istanze alla pubblica Amministrazione. 2. La domanda, acquisita al protocollo generale del Comune è trasmessa immediatamente, a cura del responsabile dell’ufficio protocollo, al responsabile unico del SUAP che provvede all’immissione della stessa nell’Archivio Informatico. Entro il giorno successivo a quello di registrazione, il Responsabile unico della Struttura appone il protocollo d’ufficio e procede immediatamente all’immissione della stessa nella procedura informatica. 3. Tutti i termini previsti dal D.P.R. n.447/98 e successive modificazioni ed integrazioni decorrono dalla data di acquisizione al protocollo generale del Comune. 4. La struttura effettua una pre-istruttoria, alla quale possono essere chiamati a partecipare i soggetti facenti parte della " Conferenza ", inerente la completezza e la coerenza della documentazione e delle certificazioni presentate. In caso di palese e grave carenza della documentazione, la struttura respinge immediatamente l’istanza, segnalando all’utente le carenze riscontrate. 5. La Struttura, ricevuta la domanda e verificata la pre-istruttoria, invita ogni amministrazione competente a far pervenire gli atti autorizzatori o di consenso comunque denominati, possibilmente utilizzando mezzi certi e celeri anche attraverso certificazione elettronica, comunque entro e non oltre i termini e le modalità stabiliti dal D.P.R. n.447/98 e successive modificazioni ed integrazioni e/o entro i termini più ridotti che sono stati previamente stabiliti dalla Conferenza. 6. Ricevuti gli atti di assenso da parte delle Amministrazioni che partecipano al procedimento, il Responsabile Unico della Struttura si pronuncia entro i successivi quindici giorni con provvedimento che abilita il richiedente allo svolgimento dell’attività assorbendo, con tale atto, qualsiasi altro provvedimento. 7. Per quanto riguarda l’attività commerciale il SUAP provvede a richiedere, ove previsto, tutte le autorizzazioni necessarie all’esercizio delle attività, applicando le previsioni del D.Lgs. 31 marzo 1998, n.114. 8. E’ esclusa la competenza del SUAP per l’esercizio delle attività commerciali e/o artigianali per le quali l’utente necessita di un singolo atto amministrativo direttamente ottenibile attraverso l’opera del solo ufficio commercio, in modo elementare ed in assenza di qualsiasi complessità, come pure per gli interventi per la cui realizzazione la normativa vigente non richiede un provvedimento espresso da parte della pubblica Amministrazione ma soltanto una semplice comunicazione o denuncia di inizio attività da parte dell’interessato. 9. In deroga a quanto stabilito dal comma 8 che precede, rientra nella competenza specifica dello sportello unico l’emissione del provvedimento finale di abilitazione all’esercizio delle attività commerciali ed artigianali, che se pur connesse ad un procedimento semplificato, hanno inizio all’interno di un procedimento di natura complessa che riguardi nel suo insieme la richiesta di realizzazione di impianti produttivi di beni e servizi. 10. E’ quindi di competenza del Responsabile del SUAP individuare di volta in volta gli atti e/o categorie di atti di natura commerciale e/o artigianale di competenza del SUAP stesso, rinviando, di conseguenza, gli atti esclusi dalla propria competenza, al responsabile dell’ufficio commercio. 11. Nei casi in cui Responsabile della Struttura sia pronunciato favorevolmente all’attivazione delle attività commerciali e artigianali deve, immediatamente, dare comunicazione all’ufficio commercio dell’avvenuta emissione del provvedimento finale di abilitazione, al fine di consentire a quest’ultimo la trasmissione delle comunicazioni obbligatorie e consequenziali agli Organi preposti.
Atti finali del procedimento del SUAP 1. Il procedimento si conclude con un provvedimento espresso di ammissibilità emanato dal Responsabile del SUAP, che è titolo unico per la realizzazione dell’intervento richiesto. 2. Gli atti delle strutture interne all’Amministrazione comunale coinvolte nel procedimento unico sono di competenza dei rispettivi dirigenti e hanno efficacia esclusivamente all’interno del procedimento unico quali atti endoprocedimentali.. Detti atti sono inoltrati al SUAP per il prosieguo dell’iter procedimentale. 3. La conclusione del procedimento positiva per l’utente comporta l’adozione di un esplicito atto di assenso trasmesso all’interessato, a tutti gli uffici e alle Amministrazioni coinvolte nel procedimento. Detto parere deve essere inserito nell’apposito archivio informatico, accessibile in via telematica. 4. La conclusione del procedimento negativa per l’utente comporta l’adozione di un esplicito atto di diniego da parte del Responsabile del SUAP, trasmesso all’interessato, a tutti gli uffici e alle Amministrazioni coinvolte nel procedimento. Detto parere deve essere inserito nell’apposito archivio informatico, accessibile in via telematica. 5. Anche il formarsi del silenzio deve essere trasmesso a tutti gli uffici e alle Amministrazioni coinvolte nel procedimento. Detto parere deve essere inserito nell’apposito archivio informatico, accessibile in via telematica.
Progetto comportante variante agli strumenti urbanistici 1. Ferma restando l’applicazione delle dotazioni minime di spazi pubblici o riservati alle attività collettive in base alla normativa vigente, all’interno delle aree destinate ad insediamenti produttivi, il mutamento di specifica destinazione da un tipo di destinazione ad altro tipo ed altresì ogni mutamento o ampliamento costruttivo è subordinato, nei limiti delle superfici massime consentite dalla disciplina urbanistica in atto nel Comune, al solo rispetto delle norme specifiche relative a determinati tipi di attività nonché alle norme di tutela ambientale ed igienico-sanitaria. In tali casi, pertanto, l’interessato può avvalersi della procedura per autocertificazione, ai sensi dell'art. 6 DPR 20 ottobre 1998, n. 447, senza necessità di munirsi della concessione o autorizzazione edilizia.
Semplificazione in materia edilizia 1. Ove le norme del presente Regolamento siano in contrasto con le norme del Regolamento Edilizio dei Comuni associati, questi provvedono immediatamente alla modifica del regolamento stesso secondo le procedure stabilite dalla Legge. 2. Per tutti i progetti di opere contemplati dal presente regolamento, non occorre il parere della Commissione Edilizia Comunale ove in esistenza.
Svolgimento della Conferenza di Servizi 1. La Conferenza di Servizi, si svolge secondo le disposizioni di legge. 2. In apertura dei lavori, che avranno inizio non oltre mezz’ora dopo l’orario previsto dalla convocazione, il Presidente nomina il Segretario verbalizzante nella persona di uno dei componenti la Conferenza stessa. La nomina deve risultare da atto scritto e riportata in apposito registro degli atti della Struttura. 3. Il Segretario verbalizza per sommi capi gli interventi dei convenuti e riassume per punti le deliberazioni assunte, registrando contestualmente i voti ottenuti dalle singole proposte. Non ha diritto di voto ed interviene per chiarimenti tecnici ove richiesto dal Presidente. 4. L’intervento alla Conferenza di altri soggetti portatori di interessi pubblici o privati nonché, di portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati è ammesso previa verifica dell’interesse vantato da parte del Responsabile Unico della Struttura. 5. Ai fini di cui al precedente comma, la convocazione della Conferenza di servizi da rendere pubblica mediante pubblicazione sui quotidiani locali a maggiore tiratura e pubblicazione sulla pagina web della Struttura, dovrà contenere il termine utile entro il quale detti soggetti dovranno inoltrare al Responsabile Unico della Struttura domanda di partecipazione. Nella domanda da presentare in carta semplice, dovranno essere indicati: a) generalità complete del/dei partecipanti; b) recapito esatto e numero telefonico; c) interessi e diritti vantati da rilevarsi nel procedimento. 6. Il Responsabile Unico della Struttura farà pervenire ai soggetti di cui al precedente comma 2, motivato diniego per la partecipazione alla Conferenza di Servizi entro le 24 ore che precedono quella fissata per la prima riunione della Conferenza di Servizi. In caso di silenzio nei termini sopra fissati, il soggetto richiedente è abilitato a partecipare. 7. La Conferenza assume le determinazioni a maggioranza dei presenti. I componenti della Conferenza prevista dall’art.3 punto d) del presente regolamento e le amministrazioni che partecipano alla Conferenza di Servizi, hanno diritto di voto e lo esercitano in ragione di un voto per ogni componente o amministrazione, qualunque sia il numero dei rispettivi partecipanti. Il Presidente non ha diritto di voto, ma in caso di parità prevale il suo parere. Impianti a struttura semplice 1. Per quanto attiene la definizione di Impianto a Struttura Semplice, si fa rinvio a quanto precisato all’art.1, comma 2, del presente Regolamento e alla normativa specifica regionale.
Collaudo 1. Il SUAP, a mezzo di proprio personale qualificato, partecipa al collaudo di tutti gli impianti autorizzati con il procedimento previsto dall’art.9 del D.P.R. n.447/98 e successive modificazioni ed integrazioni con tecnici dell’Amministrazione, o di altre Amministrazioni, all’uopo incaricati. 2. E’ possibile effettuare controlli senza preavviso anche dopo l’effettuazione del collaudo ai sensi dell’art.9, comma 7, del D.P.R. citato qualora lo stesso sia effettuato direttamente a cura dell’impresa per infruttuoso decorso del termine prescritto.
PARTE QUINTA Sanzioni e norme finali Sanzioni 1. Quando l’istruttoria comprende l’acquisizione di autocertificazioni prodotte dall’interessato o da altri soggetti in sua vece, la falsità delle stesse, oltre a comportare responsabilità penali personali, rappresenta causa ostativa al rilascio del provvedimento finale di assenso. 2. L’ufficio ha la facoltà di esperire controlli, anche a campione, sulla veridicità delle autocertificazioni prodotte, senza aggravare il procedimento amministrativo, con riferimento al solo termine finale del procedimento stesso. Pubblicità del Regolamento 1. Al Presente Regolamento è assicurata ampia pubblicità, anche per via telematica, perché chiunque ne possa prendere visone o estrarre copia. Rinvio alle norme generali 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio alla normativa vigente in materia di Sportello Unico per le attività produttive, alla legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni ed integrazioni, alle Leggi n.127/1997 e n.191/1998, al D.P.R. n.403/1998, nonché al Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. |