Linee guida Settore Tecnico-Carburanti ed olii minerali

   
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Il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 ha modificato la disciplina per l'installazione e l'esercizio di impianti di distribuzione carburanti, dettando norme per liberalizzare la distribuzione dei carburanti.Per consentire la razionalizzazione della rete di distribuzione e la semplificazione dei procedimenti autorizzativi i comuni:o individuano criteri, requisiti e caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati gli impianti, anche in difformità dai vigenti strumenti urbanistici;o dettano le norme applicabili a dette aree, ivi comprese quelle sulle dimensioni delle superfici edificabili, in presenza delle quali il comune è tenuto a rilasciare la concessione edilizia per la realizzazione dell'impianto;o dettano, altresì, ogni altra disposizione che consenta al richiedente di conoscere preventivamente l'oggetto e le condizioni indispensabili per la corretta presentazione dell'autocertificazione, che attesti il rispetto delle prescrizioni previste dalla nuova normativa per l'installazione degli impianti di distribuzione carburanti, anche ai fini del potenziamento o della ristrutturazione degli impianti esistenti.

L'attività di distribuzione carburante è soggetta all'autorizzazione del sindaco del comune in cui essa è esercitata ed è subordinata esclusivamente:o alla verifica della conformità alle disposizioni del piano regolatore;o alle prescrizioni fiscali;o alle prescrizioni concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale;o alle disposizioni per la tutela dei beni storici e artistici;o alle norme di indirizzo programmatico delle regioni.Il richiedente trasmette al comune, unitamente alla domanda di autorizzazione, un'analitica autocertificazione corredata della documentazione prescritta dalla legge e di una perizia giurata, redatta da un ingegnere o altro tecnico competente per la sottoscrizione del progetto presentato, iscritto al relativo albo professionale, attestanti il rispetto delle prescrizioni suddette e dei criteri individuati dal comune.

L'autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di impianti di distribuzione dei carburanti è sottoposta alla disciplina del silenzio-assenso di cui all'art. 20 della legge n. 241/90: infatti trascorsi novanta giorni dal ricevimento degli atti, la domanda si considera accolta se non è comunicato al richiedente il diniego. Il sindaco, sussistendo ragioni di pubblico interesse, può annullare l'assenso illegittimamente formatosi, salvo che l'interessato provveda a sanare i vizi entro il termine fissato dal comune stesso.Insieme all'autorizzazione il comune rilascia le concessioni edilizie necessarie per l'installazione dei distributori.In caso di trasferimento della titolarità di un impianto, le parti ne devono dare comunicazione al comune, alla regione e all'ufficio tecnico di finanza entro quindici giorni.Tutte le concessioni rilasciate per impianti esistenti alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 32/98 sono convertite di diritto (e quindi d'ufficio dal comune) nell'autorizzazione prevista dalla nuova normativa.L'art. 1, comma 6, del d.lgs. n. 32/98 stabilisce che la gestione degli impianti può essere affidata dal titolare dell'autorizzazione ad altri soggetti (gestori), mediante contratti di durata non inferiore a sei anni, aventi per oggetto la cessione gratuita dell'uso di tutte le attrezzature fisse e mobili finalizzate alla distribuzione di carburanti per uso di autotrazione, secondo le modalità e i termini definiti dagli accordi interprofessionali stipulati fra le associazioni di categoria più rappresentative, a livello nazionale, dei gestori e dei titolari dell'autorizzazione.

Il d.lgs. n. 32/98 pur prevedendo degli obblighi a carico dei titolari degli impianti (obbligo di autorizzazione, obbligo di comunicazione trasferimento titolarità dell'impianto, ecc.) non stabilisce per l'inottemperanza degli stessi alcuna sanzione.vigente per gli impianti serventi le reti autostradali e quelle assimilate.