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Il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 ha modificato
la disciplina per l'installazione e l'esercizio di impianti di distribuzione
carburanti, dettando norme per liberalizzare la distribuzione dei
carburanti.Per consentire la razionalizzazione della rete di distribuzione
e la semplificazione dei procedimenti autorizzativi i comuni:o individuano
criteri, requisiti e caratteristiche delle aree sulle quali possono
essere installati gli impianti, anche in difformità dai vigenti
strumenti urbanistici;o dettano le norme applicabili a dette aree,
ivi comprese quelle sulle dimensioni delle superfici edificabili,
in presenza delle quali il comune è tenuto a rilasciare la
concessione edilizia per la realizzazione dell'impianto;o dettano,
altresì, ogni altra disposizione che consenta al richiedente
di conoscere preventivamente l'oggetto e le condizioni indispensabili
per la corretta presentazione dell'autocertificazione, che attesti
il rispetto delle prescrizioni previste dalla nuova normativa per
l'installazione degli impianti di distribuzione carburanti, anche
ai fini del potenziamento o della ristrutturazione degli impianti
esistenti.
L'attività di distribuzione carburante è soggetta
all'autorizzazione del sindaco del comune in cui essa è esercitata
ed è subordinata esclusivamente:o alla verifica della conformità
alle disposizioni del piano regolatore;o alle prescrizioni fiscali;o
alle prescrizioni concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale
e stradale;o alle disposizioni per la tutela dei beni storici e
artistici;o alle norme di indirizzo programmatico delle regioni.Il
richiedente trasmette al comune, unitamente alla domanda di autorizzazione,
un'analitica autocertificazione corredata della documentazione prescritta
dalla legge e di una perizia giurata, redatta da un ingegnere o
altro tecnico competente per la sottoscrizione del progetto presentato,
iscritto al relativo albo professionale, attestanti il rispetto
delle prescrizioni suddette e dei criteri individuati dal comune.
L'autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di impianti
di distribuzione dei carburanti è sottoposta alla disciplina
del silenzio-assenso di cui all'art. 20 della legge n. 241/90: infatti
trascorsi novanta giorni dal ricevimento degli atti, la domanda
si considera accolta se non è comunicato al richiedente il
diniego. Il sindaco, sussistendo ragioni di pubblico interesse,
può annullare l'assenso illegittimamente formatosi, salvo
che l'interessato provveda a sanare i vizi entro il termine fissato
dal comune stesso.Insieme all'autorizzazione il comune rilascia
le concessioni edilizie necessarie per l'installazione dei distributori.In
caso di trasferimento della titolarità di un impianto, le
parti ne devono dare comunicazione al comune, alla regione e all'ufficio
tecnico di finanza entro quindici giorni.Tutte le concessioni rilasciate
per impianti esistenti alla data di entrata in vigore del d.lgs.
n. 32/98 sono convertite di diritto (e quindi d'ufficio dal comune)
nell'autorizzazione prevista dalla nuova normativa.L'art. 1, comma
6, del d.lgs. n. 32/98 stabilisce che la gestione degli impianti
può essere affidata dal titolare dell'autorizzazione ad altri
soggetti (gestori), mediante contratti di durata non inferiore a
sei anni, aventi per oggetto la cessione gratuita dell'uso di tutte
le attrezzature fisse e mobili finalizzate alla distribuzione di
carburanti per uso di autotrazione, secondo le modalità e
i termini definiti dagli accordi interprofessionali stipulati fra
le associazioni di categoria più rappresentative, a livello
nazionale, dei gestori e dei titolari dell'autorizzazione.
Il d.lgs. n. 32/98 pur prevedendo degli obblighi a carico dei titolari
degli impianti (obbligo di autorizzazione, obbligo di comunicazione
trasferimento titolarità dell'impianto, ecc.) non stabilisce
per l'inottemperanza degli stessi alcuna sanzione.vigente per gli
impianti serventi le reti autostradali e quelle assimilate.
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